Art. 4.
(Usucapione dei beni mobili).

      1. All'articolo 1161 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «in virtù del possesso continuato per dieci anni» sono inserite le seguenti: «ovvero per venti anni quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»;

          b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia ovvero con il decorso di trenta anni quando siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».